Art. 13.

      1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.